Giurisprudenza annotata

4.10. OrdinanzaTribunale di Torre Annunziata,I sez. penale, 11/11/2008–Rifiuti


Abstract


Il decreto legge n. 172/2006, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale” prevede, tra l’altro, l’incriminazione, “nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225” (ad oggi il solo terriorio campano) di determinate condotte – in particolare l’abbandono di rifiuti ingombranti aventi determinate dimensioni – costituenti mero illecito amministrativo nel restante territorio italiano, nonché l’incriminazione, come delitti,di altri fatti – per es. raccolta, trasporto, smaltimento ecc. di rifiuti pericolosi in mancanza dell’autorizzazione – altrove costituenti contravvenzioni, punendoli altresì con pene notevolmente più severe, fino al quadruplo di quelle applicabili nelle altre regioni italiane.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 12 novembre 2008, chiamato a giudicare più imputati di concorso in abbandono di rifiuti ingombranti nonché in attività di raccolta e trasporto dei medesimi in assenza di autorizzazione, ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, lett a) e d) del d.l. n. 172/2008, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 77 Cost. In particolare il Tribunale ritiene che le disposizioni violino il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), trattando diversamente (più severamente) i cittadini campani o comunque quelli dimoranti nel territorio regionale campano rispetto agli altri cittadini italiani, il principio di legalità (art. 25 Cost.), nella misura in cui un “presupposto costitutivo” del reato, rappresentato dalla dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 5 l. n. 225/1992, è rimesso ad una fonte normativa non primaria (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), il principio secondo cui il Governo può emanare decreti legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77, co. 2 Cost.), posto che nelle stesse premesse del decreto si fa riferimento all’obbiettivo di “consolidare i risultati positivi ottenuti nell’aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti” e di giungere al “definitivo superamento dell’emergenza”, con ciò ammettendosi, secondo il remittente, il venir meno della situazione acuta di emergenza.


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