Giurisprudenza annotata

11.2. Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2716


Abstract


Con la sentenza in rassegna, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi in merito all’annosa questione relativa alla commistione tra requisiti di ammissione alla gara ed elementi valutabili in sede di esame dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In via preliminare, giova al riguardo rammentare che, come ben noto, la normativa di riferimento, sia comunitaria che nazionale, opera una distinzione, netta ed inderogabile, tra i criteri soggettivi di ammissione e quelli oggettivi di aggiudicazione.

E detta distinzione - si afferma nella pronuncia de qua - oltre al dato letterale e formale, risponde all’evidente e sostanziale logica di separare, altrettanto nettamente, i requisiti soggettivi di idoneità e di partecipazione alla gara da quelli attinenti all’offerta ed all’aggiudicazione.

Orbene, con la decisione n. 2716 del 2009, i giudici di Palazzo Spada, ritenendo di non doversi discostare dalle precedenti pronunce giurisprudenziali intervenute in subjecta materia, hanno statuito l’illegittimità della clausola della lex specialis che contempla, fra gli elementi di valutazione dell’offerta, un requisito, quale quello delle esperienze simili già maturate nello specifico settore, avente senza dubbio natura di criterio soggettivo per l’individuazione della capacità tecnica richiesta ai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

Né potrebbe rilevare in contrario che le caratteristiche specifiche dell’attività oggetto della procedura avrebbero giustificato e legittimato il riferimento a dette esperienze ai fini della valutazione dell’offerta, stante la chiara ratio della normativa richiamata, che non consente alcuna deroga teorico-concettuale, né alcuna conseguente commistione tra i due gruppi di criteri, tra loro incompatibili.

Da ultimo, il Collegio non manca di precisare come un tale principio sia destinato a valere, non solo per le gare che contemplano una fase di prequalificazione, ma anche per quelle indette mediante procedura aperta (com’è nel caso di specie), giacché in entrambi i casi si verte sempre in tema di requisiti di partecipazione utilizzati anche ai fini dell’assegnazione dei punteggi tecnici, con conseguente commistione illegittima dei medesimi e, dunque, in ultima analisi, con conseguente violazione della par condicio tra i concorrenti.


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