Giurisprudenza annotata

10.8. T.A.R. Campania, Napoli, 23 aprile 2009, n. 2147


Abstract


La Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999 – Supplem. Ord. n. 57), all’articolo 17, rubricato “Obbligo di certificazione”, prevede che “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione”.

La disposizione si riferisce precipuamente al rispetto delle quote di riserva, poiché, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in una percentuale che varia a seconda del numero di dipendenti occupati; i datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti, invece, non sono tenuti all’assunzione obbligatoria di disabili.

Con il ricorso esitato nella pronuncia in esame, la società ricorrente ha censurato l’operato della Commissione giudicatrice, che ne aveva disposto l’esclusione per la mancanza della certificazione di cui all’articolo 17 della legge n. 68/1999.

A parere della ricorrente, l’esclusione sarebbe stata disposta in violazione di legge, poiché gli obblighi certificativi imposti dal citato articolo 17 non riguarderebbero le aziende, come la sua, con meno di 15 dipendenti.

Il Collegio, sulla scorta di autorevole e costante giurisprudenza, ha osservato che non si può porre a carico dell’Amministrazione l’onere di andare a verificare, in assenza della dichiarazione in parola, se l’impresa occupi un numero di lavoratori tali da esentarla dall’assunzione dei disabili. La ratio del disposto dell’articolo 17, peraltro, non è solo quella di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che osservi la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quello di assicurare e di perseguire il rispetto di quest’ultima; finalità che si raggiungono, in forza di quanto disposto dall’articolo 17 della legge n. 68/1999, imponendo comunque di dichiarare “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”, anche se l’impresa non rientra nei casi previsti dall’articolo 3 della legge n. 68/1999.

Pertanto, il rispetto della normativa a tutela dei disabili deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e le imprese concorrenti non tenute alla relativa osservanza, lungi dall’essere esonerate dal comunicare all’Amministrazione la propria posizione nei riguardi della disciplina in questione, sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti l’inapplicabilità, alla loro impresa, della normativa citata.


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