Giurisprudenza annotata

4.2. Consiglio di Stato, 2/3/2009, n. 1180


Abstract


Nella sentenza 2 marzo 2009, n. 1180, il Consiglio di Stato definisce presupposti e misura del risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione in materia di pubblici appalti, richiamando la recente ma già nota figura del c.d. “danno curricolare”.

Sul punto, i giudici di Palazzo Spada fanno applicazione delle conclusioni raggiunte in tema di danno da “perdita di chance” per affermare che, in caso di illegittima aggiudicazione, appare ragionevole che sia compensato anche il “danno curriculare”, ovvero la “deminutio” di peso imprenditoriale che deriva alla società dalla mancata acquisizione dell’appalto che la medesima avrebbe avuto titolo a conseguire. Tale “deminutio” può essere rapportata ad un inferiore radicamento nel mercato, anche come possibile concausa di crisi economica o imprenditoriale.

Il caso esaminato è quello di una stazione appaltante che indice una procedura di gara per l’affidamento di un appalto di servizi, suddiviso in tre lotti, per il secondo dei quali presentano offerta due società.

La società risultata non aggiudicataria impugna l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara, lamentando l’erronea attribuzione del punteggio alla propria offerta tecnica e la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria, che avrebbe omesso di produrre una serie di documenti da porre, siglati e timbrati, all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa; chiede, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, in forma specifica o per equivalente.

Durante il corso del giudizio la ricorrente viene dichiarata fallita; riassunto il giudizio, il ricorso viene respinto dal T.A.R. competente. La società propone quindi appello, con motivazioni analoghe a quelle già rese in primo grado, a fronte del quale l’aggiudicataria propone appello incidentale.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sui ricorsi presentati, affronta preliminarmente la questione della non conformità della documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria.

Pur precisando che l’allegazione documentale in parola non può ritenersi “meramente ridondante” – come invece sostenuto dal T.A.R.- il Collegio giudicante si pone nel solco della giurisprudenza consolidata per ribadire che l’invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti per il raggiungimento dello scopo perseguito, circostanza che non ritiene sussistente nel caso esaminato.

Valorizzando, quindi, il principio di strumentalità delle forme di cui agli articoli 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90, nel testo introdotto dalla legge n. 15/2005, il Supremo Collegio afferma che l’allegazione di documentazione non siglata e timbrata può considerarsi suscettibile di successiva regolarizzazione.

Quanto, invece, ai restanti motivi di gravame, il Consiglio di Stato si pronuncia a favore dell’appellante principale, affermando che, ove la Commissione giudicatrice ne avesse correttamente valutato l’offerta tecnica, la società pretermessa sarebbe risultata aggiudicataria.

Alla luce di tali osservazioni, il Collegio ritiene che la stazione appaltante sia responsabile della lesione dell’interesse al bene della vita subita dalla società risultata non aggiudicataria, alla quale viene quindi riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.

All’interno della figura del danno curricolare, in particolare, il Collegio individua due distinte voci di danno, la prima consistente nella perdita della  chance di conseguire il guadagno dell’appalto, la seconda in quella di non poter indicare, nel proprio curriculum professionale, l’esecuzione dell’appalto illegittimamente aggiudicato ad altra impresa. Tale danno viene quantificato, facendo applicazione di parametri equitativi, in una misura fissata tra l’ 1% ed il 5% dell’importo globale del servizio da aggiudicare.


Full Text

PDF

Riferimenti bibliografici





I contenuti redazionali di questo sito sono distribuiti con una licenza Creative Commons, Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT) eccetto dove diversamente specificato. Diretta da G. Terracciano, G. Mazzei, J. Espartero Casado. Direttore Responsabile: G. Caputi. Redazione: G. Iacovino, C. Rizzo. Iscritta al N. 16/2009 del Reg. stampa del Tribunale di Roma - ISSN 2036-7821