Abstract
In tema di accesso agli atti, il Legislatore, nell’introdurre l’art. 9 del D.P.R. 24 aprile 2006, n. 184, ha operato una chiara delimitazione delle ragioni nel cui nome è lecito interdire l’immediata visione ed estrazione di copia dei documenti: ragioni che si riducono, in sostanza, all’evenienza, da motivare caso per caso e congruamente, che la conoscenza di taluni documenti possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
La norma, quindi, non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente (nella specie il T.A.R. ha ritenuto ininfluente, tra l’altro, la dedotta imminenza del periodo feriale).
Né la mole della documentazione richiesta può costituite ostacolo, potendo, in tal caso l’Amministrazione, richiedere la corresponsione dei costi di riproduzione e copia dei documenti, ma non certo differirne l’accesso.
Ciò che rileva, infatti, nel giudizio in ordine all’accoglimento o meno della richiesta di accesso è la valutazione di pertinenza della documentazione oggetto di richiesta di accesso con la necessità del’istante di tutelare la sua posizione soggettiva giuridicamente rilevante.
Sotto altro profilo, il T.A.R. ha ribadito che il diritto di accesso è pieno e investe tanto la visione quanto l’estrazione di copia: esse sono previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta.
Con riguardo ai limiti entro i quali l’accesso può essere esercitato, il T.A.R. rileva che non posso essere evase le richieste il cui contenuto sia eccessivamente generico, poiché l’Amministrazione deve essere messa in grado di individuare con precisione e certezza a quale documentazione l’istante intende accedere.
Da ultimo, il T.A.R. ritorna sulla questione dell’accesso alla relazione riservata del Direttore dei Lavori e del Collaudatore e, rifacendosi all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria 13 settembre 2007, n. 11, ribadisce che tali atti non sono ostensibili, posto che il Codice dei contratti espressamente e specificamente li esclude dall’accesso e da ogni forma di divulgazione a terzi (art. 13, comma 5, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
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