Abstract
Con la decisione in commento il T.A.R. per l’Umbria affronta il tema della vendita di immobili comunali, tramite cessione diretta, al concessionario del servizio pubblico di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
In particolare, il Collegio censura la condotta del Comune che, tramite un accordo siglato con la Società concessionaria, aveva, tra l’altro, stabilito la cessione dei beni immobili comunali esistenti nel compendio industriale di proprietà della stessa concessionaria, senza rispettare le norme di evidenza pubblica di cui alla legge 24.12.1908, n. 783, al r.d. 17.06.1909, n. 454 e le norme sulla contabilità generale degli enti locali.
Infatti, se è vero che l’articolo 12, comma 2, della legge 15.05.1997, n. 127, consente agli enti locali di procedere all’alienazione del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alla sopracitata normativa “…fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile” e purchè siano “…assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto…”, Il T.A.R. Umbria osserva che la previsione di una cessione diretta al concessionario del servizio non realizza i suddetti presupposti, che avrebbero richiesto quanto meno la verifica dell’inesistenza di altri potenziali interessati all’acquisto, disposti ad assicurare al Comune un corrispettivo più vantaggioso.
A parere del Collegio non osta a tale conclusione la circostanza che i beni in oggetto insistano nel compendio industriale di proprietà della concessionaria, adibito al servizio di gestione dei rifiuti, e che per ciò stesso sia difficilmente ipotizzabile una loro differente utilizzazione; inoltre, la previsione di cessione diretta, nell’accordo stipulato tra le parti, non viene configurata neanche quale prestazione posta in diretta correlazione sinallagmatica con l’acquisizione della partecipazione azionaria da parte del Comune, pure prevista nell’accordo, ma in percentuale irrisoria.
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