Giurisprudenza annotata

3.7. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 2 marzo 2009, n. 440


Abstract


Nella presente decisione il giudice amministrativo ha ribadito che la legittimità dell’affidamento diretto a società in house della gestione di una stazione marittima, effettuato da parte dell’Autorità portuale competente, richiede la configurazione del soggetto affidatario quale società a totale partecipazione pubblica. Tale condizione deve essere garantita per tutta la durata del rapporto tra amministrazione e società in house tramite apposita clausola statutaria, contenente il divieto di cedibilità a privati delle azioni della stessa società. Diversamente, in mancanza di una stabile e certa incedibilità delle azioni, il rispetto delle regole della concorrenza sarebbe rimesso alla vigilanza degli altri operatori del settore, cui spetterebbe verificare, per la complessiva durata del rapporto sorto sulla base dell’affidamento diretto, la permanenza in mano pubblica del capitale.

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