Giurisprudenza annotata

3.6. T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 20 febbraio 2009, n. 322


Abstract


La sentenza TAR Lombardia, Sez. Brescia, 20 febbraio 2009, n. 322 esamina la tematica del periodo transitorio nel settore della distribuzione del gas naturale. In particolare, il giudice amministrativo, statuisce che l'art. 23 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, il quale prevede un’estensione del periodo transitorio nel settore in esame, deve essere disapplicato, nel caso esaminato dalla sentenza, in quanto in contrasto con il diritto comunitario. Ad avviso del TAR Brescia, infatti, la suddetta disposizione produce una compressione ulteriore, sia pur temporalmente circoscritta, alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, in quanto non consente alle imprese interessate - stabilite in altri Stati membri - l'accesso alle concessioni distribuzione del gas. A fondamento di tale statuizione, il TAR Brescia pone in tale rilievo il mancato rispetto del principio di proporzionalità che deve assistere le deroghe in materia, atteso che con la disposizione citata il legislatore ha ulteriormente ritardato la piena apertura al mercato malgrado le ragioni delle società concessionarie del servizio di distribuzione del gas fossero già state congruamente apprezzate e valorizzate con i precedenti provvedimenti legislativi.

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