Giurisprudenza annotata

3.3. T.A.R. Veneto, 9 marzo 2009, n. 236


Abstract


Con la pronuncia n. 236 del 2009, il Tar del Lazio ha inteso chiarire alcuni aspetti relativi al tema dell’in house providing.

In primo luogo, ha stabilito che, in caso di revoca dell’affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ad una società strumentale, non sussiste l’obbligo in capo al comune titolare di bandire una nuova gara per l’individuazione del soggetto gestore del servizio. L’ente affidante può, infatti, decidere di gestire il servizio in house, previa richiesta del parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato secondo quanto stabilito dall’art. 23 bis, co. 4 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008.

Il giudice ha, inoltre, precisato che si integra il presupposto del “controllo analogo”, e non quello del “controllo debole”, qualora lo statuto e i patti parasociali prevedano il consenso unanime degli enti soci - con garanzia del recesso per i dissenzienti - in ordine all’esercizio di attività esterna da parte della società che svolge il servizio. Ciò al fine di evitare che le risorse aziendali della controllata siano utilizzate in modo prevalente su attività di impresa esterne al territorio degli enti partecipanti. D’altra parte, specifica il tribunale amministrativo, l’affidamento in house deve avvenire solo nel caso in cui il soggetto affidatario abbia l’effettiva possibilità di svolgere con le proprie risorse e nell’ambito del proprio contesto organizzativo il servizio oggetto dell’affidamento, o una sua parte significativamente consistente. In caso contrario, qualora l’affidatario in house faccia ricorso a soggetti esterni al fine di reperire risorse non marginali per l’espletamento del servizio, l’amministrazione affidante realizzerebbe una vera e propria diseconomia, sia finanziaria che funzionale. Il costo del servizio, infatti, sarebbe aggravato dall’intermediazione dell’affidatario e l’azione amministrativa risulterebbe appesantita dall’ingresso di un soggetto che funge da mero tramite tra l’Amministrazione affidante e l’imprenditore che svolge materialmente il servizio.

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Riferimenti bibliografici





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