Giurisprudenza annotata

9.5. Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2009, n. 3058


Abstract


I genitori di una bambina portatrice di un grave handicap convengono dinanzi al g.o. il Comune di Montenero di Bisaccia per il riconoscimento del diritto ad un trasporto scolastico pubblico, gratuito e adeguato, per la propria figlia, ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 28, nonchè della L. n. 104 del 1992, art. 8, lett. g. A tal fine, chiedono anche che gli venga riconosciuto un risarcimento per i danni subiti a causa della mancanza nello scuolabus del Comune di un elevatore e di uno spazio interno adeguato per la collocazione della carrozzella.

Il Tribunale, in sede cautelare, ordina al Comune di predisporre, per l'intero anno scolastico, un mezzo di trasporto gratuito e compatibile con le condizioni della minore. Il Comune, però, propone regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Cassazione, assumendo la giurisdizione del g.a.

La Corte di Cassazione statuisce che la fattispecie rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a ai sensi della legge n. 205 del 2000. Il servizio di trasporto a fini scolastici dei minori portatori di handicap, infatti, non costituisce oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra la P.A. e un cittadino, escluso dalla giurisdizione del g.a. Si tratta, invece, di un obbligo di legge che consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo (L. n. 118 del 1971, art. 28; L. n. 104 del 1992, art. 8).

Trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a., questi può disporre anche del risarcimento del danno ingiusto ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, co. 1, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7.


Riferimenti bibliografici





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