Giurisprudenza annotata

3.2. T.A.R. Lazio, n. 12/2009


Abstract


Nella decisione il TAR ha ritenuto che le autorizzazioni al subingresso in concessioni demaniali marittime sono attività di rilevanza economica oggetto di contratto da stipulare con l’amministrazione competente (nel caso di specie, la Capitaneria di Porto) e che, come tali, devono sempre sottostare alle regole ed ai principi comunitari posti a tutela delle concorrenza. In particolare, questo deve avvenire con riferimento agli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza, la cui ratio può essere rinvenuta nella volontà di garantire la possibilità di ciascun concorrente di avere notizia della procedura comparativa e di parteciparvi in caso di interesse. Si tratta, peraltro, di principi oggi contenuti nell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e applicabili, per costante giurisprudenza, anche a tipologie contrattuali non direttamente incluse nell’oggetto del predetto provvedimento ma potenzialmente in grado di attivare un interesse concorrenziale, come avviene, appunto, per le concessioni di beni pubblici suscettibili di sfruttamento imprenditoriale. Le considerazioni esposte non paiono invece rilevare con riferimento al rinnovo di concessioni di demanio marittimo, che nella fattispecie considerata si era verificato a seguito del subentro degli eredi rispetto all’originario concessionario. In questo caso, infatti, la giurisprudenza tende ancora a rilevare la sussistenza del c.d. diritto di insistenza di cui all’art. 37 del Codice della navigazione che regola il concorso di più domande in concessione, prevedendo il riconoscimento, a parità di condizioni, di uno specifico favor in capo al soggetto già titolare della concessione disputata.

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