Giurisprudenza annotata

9.4. Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2009, n. 3532


Abstract


La sentenza del Consiglio di Stato n. 3532 del 2009 verte sull’appello ad una decisione del T.A.R. delle Marche n. 947/2005 in materia di erogazione di sovvenzioni e contributi. Nell’affrontare la questione la V sez. si trova a dover riaffermare, come più volte in passato, i criteri di ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia oggetto di discussione.

Partendo dal caso in esame il T.A.R. delle Marche accoglieva, in parte, i ricorsi proposti dal sig. R. L., gestore di un’azienda agricola, il quale si era visto contestare, per determinati anni della propria attività, l’irregolare coltivazione, l’inammissibilità a fruire dei contributi e la decadenza dai benefici previsti dal Reg. CEE 2078/7-1992 (Regolamento del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale).

A seguito della sentenza del T.A.R., veniva comunicato all’interessato l’avvio del procedimento per l’annullamento del verbale di contestazione e dei decreti ad esso conseguenti; contestualmente il Dirigente del servizio redigeva un nuovo verbale di contestazione. In base a specifiche irregolarità ivi denunciate, si dava comunicazione al sig. R. L. dell’avvio del procedimento di decadenza totale dai benefici previsti dal già citato Reg. CEE.

Il sig. R. L. ricorreva al T.A.R., impugnando il decreto di decadenza totale dai benefici.

Il tribunale adito respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato, in via pregiudiziale, rileva, d’ufficio, “il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, non essendovi pronuncia espressa (e conseguente giudicato interno sul punto) da parte del primo giudice”.

I giudici della V sez. si erano già trovati di fronte ad un simile caso e, come già esplicitato nella sentenza n. 1603 del 14 aprile 2008, ribadiscono i criteri, secondo i quali, la giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario, in materia di erogazione di sovvenzioni e contributi, deve essere ripartita:“ tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all’amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l’erogazione del contributo, il privato è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo”; con l’emanazione del provvedimento si determina, invece, “l’insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l’amministrazione intenda far valere la decadenza del privato dal beneficio, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione suddetta o la sua permanenza”. Il Collegio, inoltre, chiarisce che ogni volta in cui la mancata erogazione di un finanziamento, pur prevista da uno specifico “provvedimento di attribuzione”, rientri nell’esercizio di quei poteri di autotutela dell’amministrazione che prevedono l’annullamento del provvedimento stesso per vizi di legittimità o la revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico, il privato risulta titolare di un mero interesse legittimo. Allo stesso tempo, ribadiscono i giudici, nel caso in cui la norma di previsione non attribuisca all’amministrazione poteri discrezionali, ma “le conferisca soltanto poteri di certazione circa condizioni predeterminate dalla legge per l’erogazione di un finanziamento”, si delinea per il privato una situazione di diritto soggettivo perfetto.

In definitiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia in materia di pagamento di un contributo nella fase della sua erogazione, riguardante l’esatto adempimento degli obblighi assunti o imposti e la verifica di esigibilità del credito da parte del beneficiario.

Nel caso in cui l’amministrazione “ritiri il contributo per vizio di legittimità del provvedimento o per contrasto con il pubblico interesse, la posizione del soggetto torna ad essere di interesse legittimo”.

Interessante è il riferimento ad una sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5700 nella quale, in punto di diritto, i giudici sottolineano che, con costante giurisprudenza, “ a partire dalle indicazioni promananti dalle SS.UU. della Cassazione, dec. 5 settembre 1997, n. 2539” si afferma la giurisdizione del giudice ordinario per controversie aventi ad oggetto “l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati ad un’impresa, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa”. Nella fase successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario, anche di fronte ad una contraria posizione assunta dall’amministrazione “con provvedimenti variamente denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. per l’asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto” conserva la titolarità di un diritto soggettivo tutelabile di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso di specie deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed annullata senza rinvio al primo giudice la sentenza impugnata.


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