Giurisprudenza annotata

2.7. Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1116


Abstract


Con la presente pronuncia il giudice amministrativo fornisce importanti chiarimenti in ordine all’istituto del silenzio rifiuto.

Nello caso di specie l’Azienda sanitaria locale di Bari ha appellato la sentenza 28 maggio 2008, n. 1316 del Tar Puglia, Bari, II sez., con la quale era stato accolto il ricorso, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, proposto da un dirigente medico che lamentava il silenzio inadempimento dell’azienda relativamente alla proposta di nomina, dello stesso, a responsabile di un’unità operativa semplice.

Il giudice chiarisce innanzitutto che il rimedio di cui al citato art. 21 della Legge n. 1034/1971 non sia esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale che si assume penalizzato dalla contestata inerzia.

L’istituto del silenzio rifiuto, infatti, consente al privato di superare l’inerzia dell'Amministrazione nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al privato; non ne consegue una fattispecie di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Inoltre, per le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzato è superata la giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio rifiuto dell’amministrazione, tenuto conto che il giudice ordinario può decidere direttamente la questione avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono ed a prescindere dagli atti adottati dall’amministrazione. Risulta chiaro, che ciò vale anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto e siano ormai decorsi i tempi per l’adozione del provvedimento.

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Riferimenti bibliografici





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