Giurisprudenza annotata

8.10. Corte costituzionale, sentenza 8 maggio 2009, n. 137


Abstract


Con la sentenza n. 137 del 2009 la Corte costituzionale ritorna su un argomento particolarmente complesso e delicato, qual è quello delle leggi-provvedimento. A tal proposito, autorevole dottrina ha chiarito che le leggi provvedimento sono atti formalmente legislativi che, tuttavia, tengono luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto provvedono concretamente su casi e rapporti specifici (per una ricostruzione puntuale dell’argomento si v. in particolare, G. U. Rescigno, Leggi provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi provvedimento costituzionalmente illegittime, in www.astrid-online.it; R. Garofoli, Tutela giurisdizionale avverso le leggi provvedimento intervenute ad approvare un atto amministrativo adottato in violazione delle regole procedimentali. Leggi provvedimento e principio comunitario della tutela dell’affidamento, in www.neldiritto.it; sul punto si v. anche V. Sarcone, L’opinabile (ma legittimo) fenomeno delle “leggi-provvedimento”. Breve riflessione intorno a Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26 febbraio 2009, n. 1140, in questa rivista).

Nel caso di specie, il Giudice delle leggi, interviene in merito alla questione di legittimità sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con riferimento all’art. 17 e alla Tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 nella quale si dispone il concorso della Regione alle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale, attraverso la diretta previsione sia dei soggetti destinatari dei contributi sia, con riferimento a ciascun beneficiario, dell’importo del contributo assegnato.

Secondo il Tar le disposizioni citate – da qualificare come leggi-provvedimento – sono lesive del principio di uguaglianza nonché di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.).

Le disposizioni interessate oltre a violare i principi costituzionali sopra detti, sarebbero anche lesive dell’art. 117 Cost. it. sotto il profilo del mancato rispetto del principio fondamentale di cui all’art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, “ai cui sensi la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Nella sentenza de qua la Corte costituzionale ha voluto ribadire che non è affatto precluso alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa anche perché non sussiste un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto (sentenze nn. 248 e 347 del 1995); tuttavia, queste leggi sono ammissibili entro limiti specifici (sentenze n. 94 del 2009 e n 267 del 2007), qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, e generali, ovvero il rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà (sentenze nn. 143 del 1989, n. 346 del 1991, n. 492 del 1995). Tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997).

Con riferimento al caso di specie, la decisione della Corte è stata quella di dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28. Siffatta norma-provvedimento deve ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost., non avendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento. Né dal testo della norma – che contiene, con il rinvio alla tabella, un mero elenco dettagliato di destinatari, di progetti finanziati e di importi ripartiti – né dai lavori preparatori della legge, emerge la ratiogiustificatrice del caso concreto, non risultando che il Consiglio regionale abbia osservato criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno. In tal modo, la norma denunciata si risolve in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in denaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi e a scapito, quindi, dell’interesse generale.

Tenuto conto, inoltre, dice la Consulta che la Costituzione italiana non dispone una riserva di amministrazione, è pur vero, che il legislatore che sceglie di adottare leggi a contenuto provvedimentale, deve agire con rigore nel pieno rispetto del canone della ragionevolezza, affinché il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità. Qualora il legislatore opti per un'attività normativa a contenuto particolare e concreto, devono essere conoscibili i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.

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