Giurisprudenza annotata

8.9. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2841


Abstract


Il Consiglio di Stato nella decisione n.2841 del 2009 affronta un classico caso di ne bis in idem in un giudizio di ottemperanza rigettando un ennesimo ricorso presentato da un Professore di una scuola superiore nei confronti dell’istituto scolastico nel quale svolgeva servizio per un ricongiungimento di anni di servizio prestati nell’amministrazione scolastica. La ricostruzione dei fatti è complessa soprattutto nelle fasi che hanno portato a questa pronuncia. Oggetto del ricorso iniziale del docente era la ricostruzione della carriera con la ricongiunzione di vari servizi effettuati in passato in diverse istituzioni scolastiche. Il ricorso al TAR nel 1990 veniva respinto ed il Professore nel 1991 proponeva appello al Consiglio di Stato che nel 1994, invece, accoglieva il ricorso e riformava la sentenza impugnata. Il Provveditorato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato ricalcolava la ricongiunzione dei servizi ma, secondo il ricorrente, non nel modo esatto e veniva così riproposto ricorso per ottemperanza innanzi allo stesso Consiglio di Stato. Il Consesso di Palazzo Spada nel 1999 respingeva il ricorso perché l’amministrazione scolastica aveva legittimamente effettuato il calcolo ai fini della carriera. Il Professore, comunque, riproponeva nel 2007 ricorso chiedendo il “riesame” del giudizio conclusosi nel 1999 ed il Consiglio di Stato nel 2008 ne pronunciava la reiezione rilevando, tra l’altro, che non era ammissibile la sostanziale riproposizione dell’istanza di esatta esecuzione del giudicato già proposta con ricorso nel 1991 e decisa nel 1994 in occasione della quale era già stata stabilita la correttezza dell’operato dell’Amministrazione intimata in ottemperanza alla stessa decisione del Consiglio di Stato. Le doglianze del ricorrente si fondavano sostanzialmente sulla reiterazione dei motivi di censura già articolati in sede di ottemperanza e ritenuti non fondati con la richiamata pronuncia del 1999, sicché la relativa istanza non poteva in alcun modo essere ammessa, ostandovi il generale principio del ne bis in idem. Infine nel 2008 il Professore reitera ancora la richiesta di riesame del giudizio di esatta ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato del 1994 riproponendo fatti e doglianze già note. Il ricorso viene respinto con la sentenza che si annota in quanto non è ammissibile, innanzitutto, la sostanziale riproposizione dell’istanza di esatta esecuzione del giudicato già proposta con il ricorso conclusosi con la sentenza del 1994, con la quale si è stabilito che l’operato dell’Amministrazione intimata successivo al passaggio in giudicato della sentenza del 1994 (ed in particolare, le determinazioni in ordine alla decorrenza della ricongiunzione dei periodi di servizio prestati dal ricorrente) non concreti in alcun modo profili di inottemperanza nei confronti del decisum di cui alla sentenza stessa. Inoltre, il giudice ribadisce che le doglianze del ricorrente si fondano sostanzialmente sulla reiterazione dei motivi di censura già articolati in sede di ottemperanza e ritenuti non fondati con la richiamata pronuncia del 1999 e la relativa istanza non può in alcun modo essere ammessa, ostandovi il generale principio del ne bis in idem. Infine il Consiglio di Stato osserva, per completezza, che nel caso in questione non risultano sussistere neanche i presupposti per una positiva valutazione dell’eventuale ricorso per revocazione straordinaria, giacché non risulta che l’Amministrazione scolastica abbia tenuto un comportamento talmente non corretto da risultare determinante per l’organo giudicante, impedendogli l’accertamento della verità, né che la sentenza del 1999 costituisca - come già, peraltro, evidenziato nella citata decisione del 2008 - l’effetto necessario di un dolo oggettivamente idoneo ad impedire al giudice l’accertamento della verità “risultando al contrario la decisione, della quale il ricorrente chiede il riesame, adottata sulla base di prospettazioni e valutazioni squisitamente giuridiche ed indubbiamente ricomprese entro i limiti oggettivi del corretto vaglio esercitabile a fronte di un ricorso per ottemperanza”.

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