Abstract
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 febbraio 2009, n. 3055, è intervenuta in merito ad una controversia riguardante il riparto di giurisdizione in materia di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e, in particolare, ha affrontato la questione delle procedure concorsuali e del diritto allo “scorrimento” delle graduatorie.
I ricorrenti contestavano, infatti, la delibera con la quale la Regione Lazio aveva stabilito di coprire i posti resisi vacanti nell’amministrazione mediante un nuovo concorso anziché attingere alla graduatoria di un concorso già svolto per il passaggio da un’area funzionale ad un’altra, e ancora efficace.
In relazione al riparto di giurisdizione la Suprema Corte ha affermato che spettano alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie nelle quali risulta coinvolta un’attività amministrativa della P.A., ricordando inoltre come l’art. 63, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegni “al dominio del diritto pubblico e all'ambito delle attività autoritative, tra l'altro […] le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, nell’ambito delle quali fondamentale importanza riveste proprio la “decisione di indire il concorso e dal relativo bando”.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni […] ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra”, residuando in capo al Giudice Ordinario solamente le controversie relative “ai concorsi per soli candidati ‘interni’ che comportino progressione nell'ambito della medesima area professionale”.
Rispetto a quanto appena asserito, non incide l’eventuale natura mista dei concorsi, ossia il fatto che essi siano rivolti sia a candidati esterni sia a candidati già appartenenti alla P.A.
In merito al diritto allo “scorrimento” della graduatoria, che si configura come “la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria”, la Cassazione attesta come esso possa dipendere da due fattori: “applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso”; conservazione dell'“efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo”. Quindi, “la pretesa allo ‘scorrimento’ […] si colloca di per sé fuori dell'ambito della procedura concorsuale […] ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al ‘diritto all'assunzione’ […] salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall'ambito delle questioni di giurisdizione”.
La controversia, dunque, riguarda il “controllo giudiziale sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo (secondo la qualificazione derivante dal complesso delle considerazioni precedenti) di bandire un concorso interno per la progressione a categoria diversa e superiore rispetto a quella di inquadramento dei dipendenti”: pertanto si è in presenza di interessi legittimi, la cui tutela è demandata, ai sensi dell’art. 103 Cost., al Giudice Amministrativo.
Detto ciò, il diritto allo “scorrimento” è solo e “necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso”, risultando il provvedimento amministrativo di istituzione del nuovo bando “l’oggetto diretto e immediato della pretesa”, e potendo nascere una situazione di diritto soggettivo soltanto dopo una sua rimozione.Full Text
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