Giurisprudenza annotata

4.6. Consiglio di Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 101


Abstract


Il Consiglio di Stato, attestandosi nel solco consolidato della propria precedente giurisprudenza, ribadisce che il soggetto terzo graduato all’esito di una procedura di gara ha interesse ad impugnare gli atti della procedura e la relativa aggiudicazione solo nel caso in cui le censure da lui dedotte sono tali da determinare, in caso di accoglimento del ricorso, l’utilità strumentale della rinnovazione dell'intera procedura o quella finale dell' aggiudicazione in suo favore.

Sotto altro profilo, nel provvedimento n.101/2009 i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito la portata dell’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, cd. decreto Bersani, come emendato dal comma 720 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007. Tale norma commina la nullità dei contratti stipulati dalla Società pubbliche con enti diversi da quelli costituenti o partecipanti o affidati, ma esclusivamente laddove detti contratti siano relativi a procedure di gara bandite dopo la sua entrata in vigore.

La sentenza, infine, stabilisce che la realizzazione di un sistema informativo interno alla Regione e volto alla gestione del proprio personale dipendente non può essere considerato un servizio pubblico locale, con conseguente inapplicabilità all’art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

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