Giurisprudenza annotata

8.5. Corte costituzionale, 6 maggio 2009, n. 129


Abstract


La sentenza della Corte costituzionale del 6 maggio 2009, n. 129 relativa ad un giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano e sorto a seguito del decreto del Questore della Provincia di Bolzano recante la sospensione per dieci giorni della licenza di esercizio di un bar di Bolzano, merita un’analisi per le definizioni che la stessa Corte ha espresso nelle motivazioni del provvedimento in merito alle aree di competenza tra enti.

Secondo l’ente provinciale nella emanazione del decreto il Questore avrebbe violato le competenze provinciali in materia di “pubblici esercizi” delineate nello statuto speciale della Provincia Autonoma di Bolzano che attribuisce alla competenza legislativa di tipo concorrente della provincia in tema di pubblici esercizi, ad eccezione dei poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza. Inoltre il decreto del Questore avrebbe leso anche le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti, secondo lo Statuto, ai presidenti delle province in materia di esercizi pubblici.

Secondo la Corte è proprio sulla qualificazione di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico che deve essere fondata la soluzione per dirimere tale conflitto.

La Corte ha in passato più volte affermato che le Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico» (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006), inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (sentenza n. 290 del 2001), stante la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa.

Interessante è, inoltre, nel prosieguo del ragionamento, il soffermarsi sulla distinzione fra provvedimenti di polizia amministrativa e provvedimenti di pubblica sicurezza. La Corte Costituzionale ha affermato che rientrano fra i compiti di polizia amministrativa, accessori ai compiti spettanti alle Regioni (ed alle Province autonome) nelle materie di loro competenza (sentenza n. 290 del 2001),le «misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze […] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica». Inoltre, solo quando le funzioni di polizia accedano ad una delle materie regionali e gli

interessi o i beni pubblici che si mira a tutelare con l'esercizio dei poteri ad esse connessi siano del tutto interni alla disciplina amministrativa della materia in questione, quelle misure possono essere ricondotte alle funzioni regionali (o provinciali) di polizia amministrativa (sentenza n. 218 del 1988).

Nel conflitto sollevato l'atto impugnato rientra fra i provvedimenti, adottati ex art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità – secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato che la Corte ribadisce- «non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente» (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze n. 4940 del 2006, n. 505, n. 1563, e n. 2534 del 2007).Il Supremo consesso riconosce, quindi, alla Provincia autonoma di Bolzano ed al suo Presidente l’attribuzione, in relazione alle materie di propria spettanza, di compiti di polizia amministrativa, sempre che la loro rilevanza si esaurisca all'interno delle attribuzioni regionali dirette a disciplinare le richiamate materie, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento complessivo che è compito dello Stato curare attraverso la tutela dell'ordine pubblico(sentenza n. 218 del 1988).

Per la Corte il provvedimento impugnato essendo volto all'esclusivo scopo della tutela della sicurezza dei cittadini è del tutto estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici e conseguentemente non determina alcuna lesione delle prerogative della Provincia non essendo riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici ma espressione del legittimo esercizio dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato.

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