Abstract
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 28 ottobre 2008, n. 5386, si pronuncia sulla portata da attribuire al principio di pubblicità in materia di gare di appalto.
Sul punto, il Supremo Collegio non condivide la tesi espressa da parte ricorrente, secondo cui il principio di pubblicità assumerebbe valenza generale, con conseguente illegittimità delle operazioni di gara svolte in seduta segreta e delle clausole del bando di concorso che non prevedano la pubblicità delle fasi di valutazione delle offerte e di apertura in seduta pubblica delle buste concernenti le offerte tecniche e le offerte economiche.
A parere del Consiglio di Stato, in assenza di previsioni diverse della lex specialis, la legittimità dell’operato dell’amministrazione deve essere vagliata alla luce dei principi normativi inderogabili e degli indirizzi interpretativi maggioritari espressi dalla giurisprudenza amministrativa.
In ossequio a tale interpretazione, i giudici di Palazzo Spada osservano, preliminarmente, che devono svolgersi in seduta pubblica, in qualunque tipo di gara, gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l’offerta.
Inoltre, nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta economica può avvenire in seduta non pubblica, sia che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione riguardante l'offerta tecnica o l'offerta economica.
Non è quindi illegittima la norma del bando con cui si rinvii l'apertura delle buste recanti l'offerta economica, in relazione alle quali si sia già pubblicamente verificata l'integrità, alla fase della procedura in cui si svolge la valutazione della convenienza economica dell'offerta, posto che il relativo apprezzamento non ha carattere automatico, ma varia in funzione di una serie indefinita di fattori concorrenti.
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