Giurisprudenza annotata

2.2. Corte costituzionale, sent. 6/2/2009, n. 28


Abstract


1. Premessa.

Oggetto della presente decisione è l’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori riguardanti danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.

Con tale sentenza la Corte costituzionale, amplia la platea dei beneficiari della disciplina prevista dalla l. n. 210/1992, riconoscendo che la vigente limitazione dell’indennizzo disposta per il contagio dell’epatite contratta a seguito delle sole trasfusioni comporta un irragionevole disparità di trattamento.

Viene, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art 1, co. 3, della l. n. 210/1992 che non prevede la concessione del beneficio a quei soggetti che hanno contratto l’epatite a seguito della somministrazione di emoderivati.

 

2. La questione.

Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 15 novembre 2007, nel corso di un giudizio avente ad oggetto una richiesta di indennizzo per i danni subiti a seguito di «somministrazione di siero antitetanico per via intramuscolare», dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni”, nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata ‹‹spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti contratte a seguito di somministrazione di derivati del sangue››.

Tale disposizione, secondo il rimettente, contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione per l’irragionevole disparità di trattamento che essa determina tra i soggetti che abbiano contratto l’epatite a seguito di somministrazione di emoderivati, ai quali non è riconosciuto alcun indennizzo, e coloro che abbiano contratto l’infezione da HIV per la medesima ragione, ai quali la legge, invece, accorda il beneficio.

Il rimettente denuncia, altresì, la violazione degli artt. 2, 32 e 38 della Costituzione dal momento che non vi sarebbero ragioni per cui la tutela della salute e l’assistenza sociale correlata siano escluse per i soggetti che subiscano danni irreversibili derivanti da epatiti contratte a seguito di somministrazione di derivati del sangue.

  

3. La decisione.

A fronte della questione sollevata, la Corte precisa l’oggetto del giudizio rilevando, che benché il rimettente abbia specificamente denunciato il co. 2 dell’art. 1 della l. n. 210/1992, le censure debbano più propriamente intendersi riferite al co. 3 del medesimo articolo, il quale disciplina l’indennizzo per il caso di epatite laddove, invece, il co. 2 si occupa dei danni derivanti da infezioni da HIV. 

L’analisi della disciplina dettata dalla l. n. 210/1992 evidenzia che, mentre per l’HIV l’indennizzo è sempre riconosciuto senza distinguere tra le diverse modalità di contagio, per

l’epatite il beneficio è concesso solo nel caso in cui la malattia sia conseguita a trasfusione, ovvero, se si tratta di operatori sanitari, nelle ipotesi di contatto con il sangue o suoi derivati.

Ne consegue che nel primo caso l’indennizzo è riconosciuto per un gamma di situazioni causali più ampia comprendenti la trasfusione e la somministrazione degli emoderivati, nel secondo caso la tutela viene riconosciuta solo a fronte di un evento lesivo trasfusionale. 

In altri termini, resta priva di tutela l’ipotesi oggetto del giudizio a quo, in cui l’infezione da epatite sia conseguita dalla somministrazione di emoderivati.

La Corte individua la ratio del sostegno economico previsto dall’art. 1, co. 2 e 3, della l. n. 210/1992, nel principio di solidarietà collettiva sancito dagli artt. 2 e 38 della Costituzione.

La prestazione è corrisposta per far fronte ad eventi generanti una situazione di bisogno.

In tal senso è, pertanto, irragionevole trattare in modo diverso situazioni che dal punto di vista sostanziale e formale si presentano identiche.

Il mancato riconoscimento dell’indennizzo a favore di coloro che abbiano contratto l’epatite a seguito di somministrazione di emoderivati non trova, quindi, alcuna ragionevole giustificazione che possa giustificarne la mancanza di tutela.

Accertata l’evidente disparità di trattamento, la Corte costituzionale ha quindi dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 3, l. n. 210/1992 nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.

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