Abstract
La norma di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, impone ad alcune società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, vietando inoltre alle medesime società di svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, sia in affidamento diretto sia con gara, vietando loro inoltre di partecipare ad altre società o enti. Le società in questione sono quelle costituite o partecipate per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività dell’amministrazione regionale o locale in funzione della medesima, con esclusione dei servizi pubblici locali.
Sfugge al campo di applicazione dell’art. 13 una società per azioni che, essendo stata costituita da parte di una società partecipata da un ente locale con apporto di capitale privato allo scopo di svolgere un’attività imprenditoriale, non appare emanazione diretta del detto ente. Le limitazioni previste dalla norma di cui all’art. 13 riguardano le società costituite per svolgere attività finalizzate alla produzione di beni o servizi da erogare a supporto di funzioni amministrative di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali questo provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali e sono rivolte, quindi, essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico. Le società operanti nel campo dei servizi pubblici locali mirano, invece, a soddisfare direttamente esigenze generali della collettività, e sono escluse (il dato è testuale) dall’applicazione della normativa in commento.
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