Giurisprudenza annotata

5.4. TAR Puglia, Bari, 14/1/2009 n. 49


Abstract


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, con la sentenza in esame, ha stabilito che la mancata adozione da parte di un Comune del piano o del regolamento di insediamento degli impianti radiotelevisivi o di telecomunicazione, non può essere ostativa al rilascio di autorizzazioni per impianti che comunque rispettino i limiti di esposizione stabiliti dallo Stato. Ciò ancor più per il fatto che i Comuni hanno solo la facoltà e non anche l’obbligo di adottare siffatti regolamenti.

Il TAR Puglia, annullando l’Ordinanza “contigibile ed urgente” con la quale il Sindaco di un Comune sospendeva sia il rilascio delle predette autorizzazioni sia l’attivazione di impianti già realizzati nelle more di adozione del Piano e/o Regolamento comunale, ha affermato che la normativa di riferimento (legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché Legge Regionale Puglia 26 febbraio 2002 su BUR n. 32 dell’11/3/2002), in alcuna sua parte prevede la possibilità di una siffatta sospensione da parte dell’Ente locale.

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Riferimenti bibliografici





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