Giurisprudenza annotata

5.1.Corte dei Conti Sezione Centrale d'Appello n. 97-2009


Abstract


Con la Sentenza n. 97/2009 del 24 febbraio 2009 la Prima Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti ha ribadito che il danno da discredito all’immagine è costituito dai costi che la Pubblica Amministrazione è costretta a sostenere per il ripristino dell’immagine e del proprio prestigio risultati compromessi dalla condotta riprovevole tenuta dal dipendente pubblico nell’esercizio di funzioni d’istituto.

Nella condotta che configuri, al contempo, un illecito penale ed un illecito amministrativo l’appuramento e la qualificazione del fatto in sede penale vengono necessariamente a condizionare, pur se nei limiti imposti dall’art. 651 c.p.p., il giudizio di illiceità di quella condotta.

In tale ottica, la Sezione ha affermato che ai fini realizzativi della figura damni, ciò che rileva è il giudizio di sussistenza e fondatezza della condotta illecita, assumendo il c.d. “clamor fori” meramente strumentale alla vicenda lesiva.

Il danno all'immagine è da collegare, quindi, ad una condotta costituente reato, il "dies a quo" deve essere, infatti, individuato nella data della sentenza penale di condanna e non, per la presunzione d'innocenza che vige nel nostro ordinamento, nella data del "clamor fori" derivante dalla sola pendenza del procedimento penale.

Il documento è reperibile sul sito internet della Corte dei Conti (www.corteconti.it).

Riferimenti bibliografici





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