Giurisprudenza annotata

4.10. Corte dei Conti Lombardia, Delibera n. 48/2009 del 24 febbraio 2009


Abstract


La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera n.48/2009 del 24 febbario 2009 è intervenuta sul tema dell’applicazione della disciplina relativa al patto di stabilità interno per il 2009.

In particolare, con tale atto, reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, è stato rappresentato un parere al Sindaco del Comune di Varese (VA) sull’interpretazione dell'art. 77 bis, co. 8 del D.L. n.112, convertito in Legge n. 133/2008, come modificato dal co. 41, lettera c, dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2009 (legge 203/2008), inerente il computo o meno delle risorse provenienti dall'alienazione di beni immobili nella determinazione del saldo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno relativo all'esercizio 2009.

Sul punto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare del 27 gennaio 2009 n. 2 ha stabilito che i proventi delle dismissioni (immobiliari e di quote di società), destinati alla copertura della spesa per investimenti o alla riduzione del debito, si escludono sia dalla base di partenza, cioè il saldo 2007, sia dagli obiettivi di gestione del bilancio 2009.

La magistratura contabile con il suo intervento ha, invece, interpretato la norma nel senso che i proventi delle alienazioni di pacchetti azionari e di beni immobili, utilizzati per spese di investimento o per riduzione del debito, non debbano essere conteggiati ai fini della base del calcolo relativa ai saldi del patto di stabilità esclusivamente per l’esercizio 2007.

La disciplina del Patto di stabilità interno è stata caratterizzata, sin da quando è stata introdotta con la legge finanziaria per il 1999, da una forte instabilità poiché quasi ogni anno le regole che gli Enti sono tenuti ad applicare sono state modificate o integrate, al fine di rispondere, a seconda dei casi, ad esigenze strutturali o, anche soltanto contingenti.

I continui cambiamenti e, in particolare, il passaggio dal criterio dei tetti di spesa a quello del doppio saldo riferito a spese correnti e alle spese per investimenti, prima, e del saldo misto, poi, (calcolo della spesa corrente in termini di competenza e di quella in conto capitale in termini di flussi di cassa), ha comportato, per alcuni Enti, anche in relazione alla base di riferimento da prendere in considerazione, seri problemi connessi al raggiungimento di obiettivi a causa della dinamica della spesa avviata negli anni precedenti.

La situazione è divenuta ulteriormente complessa in quanto il legislatore, nell'ambito della manovra di finanza pubblica avviata nell’estate del 2008, ha modificato nuovamente la disciplina del Patto di stabilità interno (art. 77 bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133) e, successivamente, con la legge finanziaria per il 2009, ha introdotto ulteriori modifiche, alcune delle quali hanno riguardato aspetti della disciplina varata pochi mesi prima (art. 2, commi 41, 42, e 48 della legge 22 dicembre 2008, n. 203).

In particolare, accogliendo parzialmente i rilievi critici in ordine alle distorsioni che poteva comportare il criterio della competenza mista in relazione alla cassa degli investimenti, ha previsto alcune attenuazioni, escludendo dal conteggio della base di riferimento relativa al 2007 le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, quelle derivanti dalla cessione di dividendi determinati da operazioni straordinarie qualora quotate in mercati regolamentati, nonché le risorse derivanti dalla vendita di patrimonio immobiliare purchè destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (art. 2, co. 41, lett. c) della legge n. 203 del 2008, che ha sostituito il co. 8 del d.l. 112, conv. in l. n. 133 del 2008). 

In definitiva, la recente lettura “favorevole” dei vincoli contabili a carico degli Enti locali, offerta dai magistrati contabili con la delibera in esame, si inserisce nel malcontento, manifestato, nelle opportune sedi istituzionali, dai c.d. “Enti locali virtuosi” conto il blocco degli investimenti basato fondamentalmente sulle modalità di calcolo (esclusione o inclusione dei proventi delle dismissioni) del saldo 2007 quale base di partenza degli stringenti vincoli contabili alla loro azione amministrativa. 

Sul tema il Governo della Repubblica dovrà, molto probabilmente, intervenire.

Il documento è reperibile sul sito internet della Corte dei Conti (www.corteconti.it).

Full Text

PDF

Riferimenti bibliografici





I contenuti redazionali di questo sito sono distribuiti con una licenza Creative Commons, Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT) eccetto dove diversamente specificato. Diretta da G. Terracciano, G. Mazzei, J. Espartero Casado. Direttore Responsabile: G. Caputi. Redazione: G. Iacovino, C. Rizzo. Iscritta al N. 16/2009 del Reg. stampa del Tribunale di Roma - ISSN 2036-7821