Giurisprudenza annotata

24.6. Corte di Cassazione, SS.UU. civili, 25 settembre 2009, n. 20642


Abstract


Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo. 
La questione nasce da una pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, che con la sentenza n. 1678/06 riconosceva alla signora L.G. il diritto al conferimento delle supplenze annuali per il detto anno scolastico negli istituti della Provincia di Messina, e condannava il Ministero dell’Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi al risarcimento del danno in forma specifica. 
Contro tale decisione facevano ricorso sia il Ministero dell’Istruzione sia il C.S.A. per la provincia di Messina, lamentando che erroneamente era stata rigettata l’accezione di difetto di giurisdizione del g.o. Le ricorrenti in tal senso evidenziavano come nel pubblico impiego privatizzato l’elemento determinate per individuare la giurisdizione fosse la sussistenza del rapporto di lavoro, presupposto che nella fattispecie mancava. 
Con sentenza del 26 febbraio-14 marzo 2008 la Corte di Appello di Messina dichiarava difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 
Contro tale sentenza L.G. ha proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo. 
Secondo la ricorrente, la pronuncia della Corte di Appello violava l’art. 63 del D. Lgs. N. 165/01, in quanto nella specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario che può pronunciarsi anche sulle questioni aventi ad oggetto l’assunzione nel lavoro pubblico privatizzato,laddove l’atto amministrativo di determinazione della dotazione organica del personale supplente era stato richiamato solo al fine della sua disapplicazione. 
Per la Cassazione il ricorso è infondato, infatti secondo la Corte ricorre un tipico atto organizzativo che determina l’organico del personale, e che radica quindi, la giurisdizione del giudice amministrativo. 
Per la Corte, infati, in materia di lavoro pubblico privatizzato il riparto di giurisdizione che viene delineato dall’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01 prevede che la controversie concernenti gli atti recanti le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici spettino al giudice amministrativo, mentre spettano al giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. in ogni sua fase.

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