Giurisprudenza annotata

24.3. Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2009, n. 276


Abstract


Con la sentenza n. 276/09 la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità sollevata sul IV comma dell’art. 300 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha sancito l’obbligo di sospensione del processo nel caso di morte del contumace. 
Il decesso, invero, veniva certificato dall’ufficiale giudiziario nella relata di notificazione volta alla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione del progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. 
Va allora premesso che l’art. 300 c.p.c. statuisce l’interruzione del processo nel momento in cui “il fatto interruttivo è documentato dalla controparte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292” c.p.c. 
Proprio quest’ultimo articolo poi, secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, prevede l’elenco tassativo delle comunicazioni che devono essere obbligatoriamente notificate al contumace. 
Il Giudice delle Leggi inoltre, condividendo ancora l’orientamento della Corte di Cassazione, ritiene che anche il decreto ex art. 789 c.p.c. debba essere notificato anche al contumace al fine di garantire la regolarità del contraddittorio. 
Nella questione sottoposta alla Corte Costituzionale dunque, il rimettente ravvisava sia una disparità di trattamento, sia una lesione dei diritti alla difesa e alla regolarità del contraddittorio, stante l’impossibilità di interrompere il procedimento ex 789 c.p.c. a causa della tassatività dell’elenco ex art. 292 c.p.c. 
Motivava il giudice a quo che il carattere tassativo dell’art. 292 c.p.c., trasfondendosi nell’art. 300 IV comma c.p.c. in virtù del rinvio ivi operato, preclude l’interruzione del processo proprio in forza l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. 
La pronuncia in esame, di contro, ha statuito l’interruzione del procedimento per morte del contumace anche nell’ipotesi ex 789 c.p.c., in seguito alla certificazione dell’ufficiale giudiziario, non ritenendo sussistere dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 300 c.p.c. 
La motivazione si ravvisa nella lettura dell’art. 789 c.p.c. all’interno del contesto processuale in cui è posto, assimilando di talché identità di ratio con l’art. 292 c.p.c.. 
Proprio detta identità tra le due norme in esame comporta una funzione integrativa dell’art. 789 c.p.c. rispetto all’art. 292 c.p.c. 
Di guisa rientra nella tassatività dell’elenco statuito da quest’ultimo articolo anche il decreto di fissazione dell’udienza di discussione del progetto di divisione. 
Come puntualizzato infine dalla Corte Costituzionale, è opportuno ricordare che una disposizione di legge può essere dichiarata illegittima laddove non possa essergli attribuito un significato che la renda conforme alla Costituzione e nel caso in esame non sembra rilevabile una discordanza ai dettami costituzionali.

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