Giurisprudenza annotata

24.1. T.A.R. Calabria, Sez. II, 8 ottobre 2009, n. 1036


Abstract


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria rileva che l’art. 46 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede, tra l’altro, che il Sindaco nomina i componenti della giunta (comma 2) e può “revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio” (é questa la norma che attribuisce al Sindaco stesso il potere di interrompere il rapporto in corso con l’assessore o con gli assessori che fanno parte della giunta. Si tratta dell’esercizio di un potere amministrativo e non politico). 
Per quanto riguarda l’obbligo della motivazione il giudice di prime cure afferma che può senz’altro ritenersi assolto ove la motivazione si fondi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o presidente della provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale, sia di carattere particolare, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato. La natura del procedimento, infatti, non è di tipo sanzionatorio ma di revoca di un incarico fiduciario, insindacabile in sede di legittimità - se non sotto profili formali e di manifesta irragionevolezza od illogicità – stante l’ampia discrezionalità spettante al capo del governo locale. 
In relazione alla violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, aderendo all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, il primo giudice afferma che tale comunicazione non é necessaria in quanto le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale.

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