Giurisprudenza annotata

27.7. Corte Costituzionale, 23 luglio 2009, n. 232


Abstract


Alcune regioni (Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle D’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata) hanno proposto in via principale la questione di legittimità costituzionale di numerose norme del cd. Testo Unico ambientale, lamentando la violazione degli artt. 3,5,11,76,97,114,117,118,119,120 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e del principio di legalità. I distinti ricorsi sono stati riuniti ai fini di un'unica pronuncia. La Corte ribadendo che le disposizioni di cui alla parte III del D.lgs. 152 del 2006 sono riconducibili alla materia “tutela dell’ambiente” (di competenza statale esclusiva) e non mirano a disciplinare come e secondo quali regole l’uomo debba stabilire propri insediamenti sul territorio, bensì a garantire un certo stato del suolo, ha dichiarato la quasi totalità delle numerose questioni sollevate inammissibili o infondate. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno colpito alcune norme del decreto legislativo impugnato nella parte in cui non prevedevano i pareri della conferenza unificata (approvazione nazionale di intervento, art.57; esercizio delle funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo, art.58).

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