Giurisprudenza annotata

26.8. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II T, 09.11.2009, n. 10991


Abstract


Il verbale di aggiudicazione provvisoria è impegnativo nei soli confronti della società aggiudicataria e non anche dell'amministrazione che ha bandito la gara, la quale è comunque tenuta a svolgere una ulteriore valutazione di opportunità dell'offerta indicata nel verbale, cui consegue l'aggiudicazione definitiva, che presuppone un'attività di verifica dell'amministrazione in ordine alla regolarità della procedura e all'opportunità e convenienza, nel quadro dell'interesse pubblico, della scelta operata dalla commissione di gara, e ove l'esito di tale ponderazione risulti negativo, l'amministrazione può procedere all'annullamento della gara.

L'aggiudicazione provvisoria, infatti, ai sensi dell'art. 12 del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, è soggetta ad approvazione della stazione appaltante ed il provvedimento di approvazione non costituisce un atto vincolato, poiché in esso si esprime un'ulteriore valutazione della stazione appaltante circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza della stipulazione del contratto, dovendo quindi essa svolgere nuove ed autonome considerazioni rispetto all'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria è, pertanto, un atto ad effetti instabili, del tutto interinali, a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario.


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Riferimenti bibliografici





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