Giurisprudenza annotata

8.10. Consiglio di Stato 8 novembre 2010, n. 7912


Abstract


Il dott. P.P. ha presentato ricorso per ottenere l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 364 del 28 gennaio 2010 che aveva annullato la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 295 del 27 luglio 2005 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2005, con il quale il ricorrente era stato riammesso in servizio ma solo per il periodo successivo alle sue dimissioni.

A fronte di tale sentenza la Corte dei Conti aveva adottato in data 28 maggio 2010 il provvedimento n. 144.

Nonostante l’emanazione di tale provvedimento il dott. P.P propone giudizio di ottemperanza e il Consiglio di Stato dichiara il ricorso fondato.

Per il Giudice, infatti, non può essere condivisa la tesi difensiva dalla Corte dei Conti che afferma di aver dato esecuzione alla decisione n 364/2010 attraverso il provvedimento n. 144/2010, con cui si provvedeva a riconoscere il miglior trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione di carriera del dott. P.P. con il computo del periodo di sospensione o del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza,in quanto il provvedimento in questione non era affatto conforme al disposto della sentenza n. 364/2010, ma bensì alla normativa in materia pensionistica desumibile dalla circolare INPDAP del 1 giugno 2005, n. 18.

In tal senso il giudice afferma che se è anche vero che la pronuncia del giudice amministrativo che annulli un provvedimento illegittimo non inibisce il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, è pur vero che si tratta, tuttavia, di un potere non più libero, nel senso che non si rapporta più alla più astratta norma attributiva del potere, ma alla regole iuris del caso concreto come individuata dal giudice.

Nel caso concreto la riedizione del potere amministrativo sarebbe avvenuta in maniera difforme rispetto alla regola fissata precedentemente dal giudice, venendosi in tal modo a concretizzare una violazione di giudicato.

Pertanto il Consiglio di Stato ordina nuovamente all’amministrazione di dare esecuzione alla decisione e nei termini individuati dal giudice, entro sessanta giorni passati i quali sarà nominato un commissario ad acta.

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