Giurisprudenza annotata

8.9. Corte costituzionale, 15 dicembre 2010, n. 354


Abstract


La Consulta è tornata a bocciare gli illegittimi tentativi delle amministrazioni pubbliche di riservare il 100% dei posti al personale interno, nel contesto dei concorsi per il pubblico impiego. Con la sentenza in commento la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 59, comma 3 della legge della regione Puglia 4 agosto 2004 n. 14, con la quale il legislatore regionale aveva “eluso” il precedente giudicato in materia del Giudice delle leggi (sentenza n. 373/2002), a mezzo del quale erano già state dichiarate incostituzionali norme della medesima regione «che riservavano il 100% dei posti messi a concorso a personale interno». 
Le illegittimità del legislatore pugliese sarebbero censurabili sotto un duplice profilo: 
- violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione; 
- elusione di precedente giudicato con violazione degli articoli 24 e 113 Cost. 
A nulla è valsa l’eccezione mossa dalla difesa pugliese in ordine all’asserita sopraggiunta carenza di interesse alla pronuncia da parte del soggetto ricorrente, che aveva intentato la via della giustizia amministrativa prima dinnanzi al TAR e poi con appello al Consiglio di Stato, in merito alla sua esclusione da una procedura concorsuale “limitata” nella disponibilità dei posti a causa della disposizione di legge di cui è stato chiesto il sindacato dinnanzi alla Consulta, che aveva fatta salva l’illegittima riserva del 100% dei posti per interni all’amministrazione regionale pugliese. 
La pronuncia n. 354/2010 della Corte costituzionale conferma l’illegittimità di procedure selettive interne che assorbano la totalità dei posti resisi disponibili in una data amministrazione, pratica, quella delle “riqualificazioni selvagge” che spesso hanno consentito un’indiscriminata “escalation” di carriera a soggetti privi di adeguata qualificazione culturale e professionale. Tali evenienze hanno contribuito a disegnare il quadro di un’Amministrazione (e dei sindacati dei lavoratori, che in alcuni casi dovrebbero meglio ponderare le modalità di salvaguardia della professionalità dei propri iscritti e dei lavoratori tutti) troppo distratta nell’approntare le procedure di legittima progressione di carriera dei propri impiegati senza tenere in debito conto della preparazione e della effettiva “qualificazione” dei più meritevoli.

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Riferimenti bibliografici





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