Giurisprudenza annotata

26.4. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 settembre 2009, n. 2231


Abstract


L’accertamento della regolarità contributiva non spetta alla stazione appaltante ma agli enti cui compete di rilasciare il certificato (INPS, INAIL e Casse Edili). 
Questo il principio affermato dal T.A.R. Puglia, all’esito di una puntuale ricognizione delle norme, interne e comunitarie, che regolano la materia. 
Solo agli Istituti, quindi, compete di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione e di attestare la regolarità contributiva, all’esito dell’intervenuta regolarizzazione. 
Alla regolarizzazione, in particolare, la legge attribuisce portata sanante: per tale ragione, l’intervenuta regolarizzazione comporta che l’impresa possa partecipare alla gara e conseguire l’aggiudicazione, in quanto, in virtù di una fictio iuris, il possesso della regolarità contributiva viene considerato sussistente, sino alla data dell’attestazione. 
Inoltre, ogni contestazione circa il possesso della regolarità contributiva deve riguardare il certificato e il soggetto che lo ha emesso e va proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.

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