Giurisprudenza annotata

8.3. Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7533


Abstract


Il Consiglio di Stato è tornato ad affermare il principio generale secondo il quale l’affidamento diretto di un servizio ad una società mista partecipata da capitale pubblico e privato è sempre evenienza eccezionale che deve essere suffragata da una serie di stringenti requisiti che consentano di derogare alla prescritta gara ad evidenza pubblica. Infatti, «premesso che il principio generale è sempre quello della gara, e che l’affidamento diretto è sempre una deroga a tale principio, deroga consentita in casi di stretta interpretazione, la società mista si giustifica quale forma di partenariato pubblico-privato costituito per la gestione di uno specifico servizio per un tempo determinato. In altri termini. Non si ha in questi casi una esenzione del principio della gara, ma muta l’oggetto della gara, che deve essere sempre esperita ma non più per trovare il terzo gestore del servizio, bensì il partner privato con cui gestire il servizio. È evidente quindi che le società miste cosiddette aperte, costituite cioè per finalità specifiche ma indifferenziate, non possono essere affidatarie dirette in quanto non soddisfano le condizioni a cui è ancorata la deroga». 
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto di un Comune ad una società mista nella quale aveva acquistato quote di partecipazione successivamente alla sua costituzione, del servizio di gestione dei rifiuti.

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Riferimenti bibliografici





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