Giurisprudenza annotata

25.9. Consiglio di Stato, Sez.V, 2 ottobre 2009, n. 6006


Abstract


L'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 impone ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, non già solamente reati gravi, ma tutti quelli ascritti in via definitiva ai soggetti ivi contemplati, con la conseguenza che i partecipanti alle gare sono tenuti a rendere dichiarazioni complete e veritiere e, quindi, recanti l’esatta indicazione di tutti i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione. Non ha pregio alcuno la tesi per la quale, decorso il periodo previsto dalla disciplina penale senza ulteriori condanne, le condanne riportate ex art. 444 c.p.p. perderebbero ipso facto rilevanza agli effetti della ammissione alle pubbliche gare, poiché i partecipanti hanno in ogni caso l’obbligo del clare loqui, che risulta violato laddove sia stata utilizzata l’espressione “nulla” nella dichiarazione prevista dalla lex specialis di gara, nonostante risultassero reati a carico dei soggetti indicati all'art.38 citato.

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Riferimenti bibliografici





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