Abstract
L’avvicendamento di membri supplenti ai membri effettivi della Commissione non rende illegittima la procedura e non compromette la continuità delle operazioni di gara, anche ove nei verbali non vengano indicate le ragioni della sostituzione.
La Commissione giudicatrice costituisce infatti, per uniforme giurisprudenza, un collegio perfetto, che deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti. Tale principio va riferito, però, alla contestuale presenza del numero di componenti della Commissione di gara e non alla necessaria identità fisica delle persone che compongono il collegio.
Peraltro, quando la possibilità di sostituire i membri effettivi con membri supplenti sia indicata già nel provvedimento di nomina della Commissione, non è necessario dare atto delle ragioni della sostituzione nel verbale, posto che l’assenza stessa del componente effettivo è, in sé, elemento che legittima la partecipazione del supplente alle operazioni di gara.
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