Giurisprudenza annotata

25.6. TAR Lazio Roma, Sez. II, 5 novembre 2009, n. 10877


Abstract


a regolarità contributiva è requisito indispensabile sia per la partecipazione alla gara sia per la stipulazione del contratto e deve pertanto sussistere fin dalla presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura. 
Questo il principio affermato dal T.A.R. Lazio nella sentenza 5 novembre 2009, n. 10877, in occasione dell’esame del ricorso prodotto da una impresa avverso l’esclusione da una gara e l’annullamento dell’aggiudicazione già pronunciata in suo favore. 
Questi i fatti di causa. Una stazione appaltante indice una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali sede dell’Ente, aggiudicata all’impresa ricorrente, salve le verifiche di legge. All’esito dei controlli, emerge uno stato di irregolarità contributiva risultante da un DURC rilasciato dall’INPS, in relazione all’omesso versamento di contributi previdenziali per il periodo dei tre mesi successivi alla presentazione dell’offerta. Di qui il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione già adottata. 
Nel respingere il ricorso presentato dall’impresa esclusa, il Collegio sottolinea come la regolarità contributiva sia indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con i propri dipendenti e della sua affidabilità; si tratta, quindi, di dato che non può essere frazionato e che deve sussistere nel periodo precedente alla gara, nel periodo in cui la gara è espletata ed all'atto della stipulazione del contratto. 
Peraltro, sarebbe contrario ai principi di tutela della concorrenza che ad alcune imprese fosse consentito praticare prezzi più convenienti in virtù delle economie di spesa derivanti dall’omesso assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

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