Giurisprudenza annotata

25.5. T.A.R. Campania, 6 novembre 2009, n. 7008


Abstract


In caso di fallimento della mandante, la stazione appaltante non deve automaticamente procedere alla revoca dell’aggiudicazione ma, piuttosto, consentire all’impresa mandataria di proseguire nell’affidamento direttamente o mediante indicazione di altro operatore economico, sempre che sia verificata la sussistenza dei prescritti requisiti di qualificazione.

L'art. 37, comma 19, del Codice dei contratti, infatti, nel prevedere che "in caso di fallimento di uno dei mandanti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire", deve intendersi come eccezione al principio di immodificabilità della composizione dei raggruppamenti temporanei nel corso dell’espletamento della gara, operando anche nella fase procedurale dell’affidamento, oltre che in sede di esecuzione dello stesso.


Full Text

PDF

Riferimenti bibliografici





I contenuti redazionali di questo sito sono distribuiti con una licenza Creative Commons, Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT) eccetto dove diversamente specificato. Diretta da G. Terracciano, G. Mazzei, J. Espartero Casado. Direttore Responsabile: G. Caputi. Redazione: G. Iacovino, C. Rizzo. Iscritta al N. 16/2009 del Reg. stampa del Tribunale di Roma - ISSN 2036-7821