Saggi e contributi scientifici
Abstract
SOMMARIO: 1. Le finalità della riforma della contrattazione collettiva. – 2. La “blindatura” del nuovo assetto contrattuale: l’imposizione della stessa durata sia per la parte economica sia per la parte normativa del contratto collettivo. – 3.1. La razionalizzazione dell’esistente: il controllo delle risorse. – 3.2. (segue) Le modifiche al procedimento di contrattazione collettiva nazionale. – 4.1. Il superamento della competenza esclusiva della contrattazione collettiva in materia economica: la nuova “tutela retributiva per i dipendenti pubblici”. – 4.2. (segue) Il potere d’azione unilaterale dell’amministrazione in caso di mancata definizione del contratto integrativo. – 5. Conclusioni.
1. Le finalità della riforma della contrattazione collettiva.
Le disposizioni contenute nel titolo IV, capo IV, del d.lgs. 150/2009 (artt. 53-66), a primo acchito, sembrano realizzare principalmente tre operazioni che possono essere così sintetizzate. Si cerca innanzitutto di operare una razionalizzazione delle regole già esistenti. Più precisamente, si potenzia la disciplina relativa al controllo dell’utilizzo delle risorse finanziarie, specie da parte della contrattazione di secondo livello, e si semplifica la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva nazionale. In secondo luogo – questo è il contenuto di maggiore novità – si introducono importanti deroghe alla regola generale della competenza esclusiva della contrattazione collettiva in materia economica. Precisamente, si sancisce la possibilità di decisioni unilaterali in tema di erogazione di trattamenti retributivi, sia da parte del comitato di settore sia da parte della singola amministrazione. Infine, viene imposto e reso inderogabile il nuovo modello contrattuale definito con l’accordo quadro del 22 gennaio 2009.
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