Giurisprudenza annotata

23.10. TAR Lazio Roma, Sez. III, 23 ottobre 2009, n. 10365


Abstract


Non risponde ai principi di ragionevolezza la clausola con cui si preveda, a pena di esclusione, che sul plico e su tutte le buste interne siano indicati l’oggetto della gara e la denominazione della ditta, con indirizzo e codice fiscale.

Tale clausola costituisce, infatti, un aggravamento procedimentale a carico dei concorrenti, senza con ciò realizzare alcun vantaggio per la stazione appaltante che, anzi, è vincolata nelle sue valutazioni, posto che la clausola è prevista a pena di esclusione.

Né può sostenersi che, in tal modo, si assicuri la provenienza dell’offerta o la sua riferibilità alla gara: la prima è, infatti, già garantita dai sigilli e dalle firme apposte sui lembi di chiusura delle buste, mentre la seconda si ha per accertata con l’indicazione dell’oggetto della procedura sul solo plico esterno.

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