Saggi e contributi scientifici

Prime note sulla responsabilità e le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro pubblico a seguito del c.d. “decreto Brunetta”


Abstract


SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il danno all’immagine; 3. Il danno causato dal dirigente per non aver attivato un procedimento disciplinare; 4. La nuova disciplina sul potere disciplinare e la conoscibilità del codice disciplinare; 4.1. La tipologia delle sanzioni; 4.2. Il ruolo della contrattazione collettiva; 4.3. Esercizio dell’azione disciplinare, termini e decadenze; 4.4. Le cause di licenziamento; 5. Il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare. 


1. Premessa. 
A dispetto del nomen posto al Capo V del titolo IV del c.d. “decreto Brunetta” (Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici), l’intervento riformatore riguarda non tanto i profili di responsabilità amministrativa, contabile, penale del dipendente pubblico, quanto l’introduzione di nuove regole in materia di potere disciplinare. 
Occorre, infatti, ricordare che la responsabilità amministrativa, che secondo un consolidato orientamento corrisponderebbe alla responsabilità civile in capo agli amministratori e a agli impiegati pubblici, resta di natura sanzionatoria civile e regolamentata principalmente dalla legge n. 20 del 1994; la responsabilità contabile è stata oggetto di rilevante manutenzione ad opera di altro intervento normativo, e segnatamente della legge 3 ottobre 2009, n. 141, che converte con modifiche il c.d decreto anticrisi; la responsabilità penale, come disciplina codicistica, resta invariata, salvo l’ampliamento delle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, mentre cambia radicalmente il rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare.

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