Giurisprudenza annotata

20.3. Cons. Giust. Amm., 28 agosto 2009, n. 682


Abstract


Con la Sentenza in rassegna la CGA ribadisce che i lavori socialmente utili non sono qualificabili come rapporto d’impiego, né a termine né a tempo indeterminato, poiché traggono origine da motivazioni assistenziali e riguardano un impegno lavorativo certamente precario, con prestabilito "tetto massimo" di ore e compenso uguale per tutti, versato dallo Stato o dalla Regione e non dal datore di lavoro, nonché con la limitazione delle assicurazioni obbligatorie (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4731/2007 e Cass.ne Civ., Sez. lavoro, n. 1828/2007).

Inoltre, la procedura di collocamento al lavoro – atteso che avviene a seguito della compilazione e trasmissione di elenchi predisposti dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego e la scelta viene effettuata tra i soggetti inseriti nelle liste di mobilità ed aventi i requisiti per la realizzazione del progetto – risulta del tutto differente dal concorso pubblico.

Pertanto, le controversie in materia di lavori socialmente utili – caratterizzati dalla sussistenza di diritti soggettivi nei confronti degli enti utilizzatori con i quali non si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro nel contesto della pubblica amministrazione – sono devolute alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa.

Neppure rileva la circostanza che la "vicenda costitutiva del rapporto" scaturisca da un procedimento articolato alla stregua di passaggi simili a quelli di un pubblico concorso, perché nel caso che ci occupa difetta la sua preordinazione all’assunzione, così come previsto dall’art. 63 del D. Leg.vo n. 165/2001 (cfr. Cass.ne Civ. SS.UU. n. 3 del 3 gennaio 2007).

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Riferimenti bibliografici





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