Giurisprudenza annotata

20.2. Consiglio di Stato, 26 agosto 2009, n. 5080


Abstract


Con la sentenza in rassegna la Sez. V chiarisce che la prova preselettiva eventualmente prevista nei concorsi pubblici non costituisce un procedimento distinto dal concorso propriamente detto e dalle prove in cui esso si articola, al quale applicare, in modo avulso, la riserva dei posti. Essa, infatti, insieme alle altre prove, costituisce una fase della procedura concorsuale, nell’ambito del quale concorre allo svolgimento della funzione selettiva.

La riserva (nella specie, del 50%) dei posti messi a concorso, prevista dal bando in favore dei dipendenti dell’ente, non può essere applicata anche alla prova preselettiva; infatti, in seno ad un concorso ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva è solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo status che consente di utilizzare la quota di riserva, viene in rilievo solo dopo l’espletamento delle prove, in coerenza con il disposto dell’art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), a tenore del quale solo dopo il superamento delle prove orali (e quindi ai fini della compilazione della effettiva graduatoria dei vincitori) i candidati positivamente valutati devono far pervenire all’amministrazione "i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva", ove non già in possesso dell’amministrazione medesima.

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Riferimenti bibliografici





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