Abstract
A fronte dell'impugnativa proposta contro l'esclusione da una gara ad evidenza pubblica (o da un concorso pubblico) non vi sono, in linea di massima, controinteressati ai quali occorre notificare il ricorso, non essendo onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi.
Nelle gare di appalto pubblico la mancata dichiarazione dell'esistenza di queste ultime condanne penali costituisce una circostanza che ha valore autonomo e che incide sulla moralità professionale del soggetto, a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato. L'impresa concorrente ad un pubblico appalto non può quindi sindacare essa stessa l'incidenza effettiva del reato compiuto sulla propria moralità professionale, avendo invece l'onere di dichiarare alla stazione appaltante tutte le condanne subite dal legale rappresentante.
La non veridicità della dichiarazione integra quindi una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell'impresa.
Va, inoltre, osservato che l'autodichiarazione sul possesso di propri requisiti non è una generica attestazione « de scientia », ma una dichiarazione « de veritate » su ciò che si dice e su ciò che si afferma possedere, con la conseguenza che ove le affermazioni in essa contenute, siano contrarie alla verità dei fatti dichiarati, l’autodichiarazione oltre a poter essere rilevante su altri piani mina il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra stazione appaltante ed aggiudicatario.Full Text
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