Giurisprudenza annotata

19.5. TAR Lazio Roma, Sez. II, 22 luglio 2009, n. 7483


Abstract


L’art. 38, dopo aver stabilito quali reati comportano l’impossibilità di stipulare contratti con l’Amministrazione nell’ultimo periodo dispone che “resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale”.

Detta ultima disposizione costituisca una clausola di salvaguardia, introdotta dal Legislatore al fine di rendere irrilevanti le condanne che abbiano perso ormai effetto a causa di provvedimenti di riabilitazione o di estinzione pronunciati dal competente giudice penale.

In mancanza di una clausola di salvaguardia, si sarebbero posti problemi di costituzionalità in considerazione dell’irreversibilità degli effetti connessi alle sentenze di condanna per taluni reati; il Legislatore, invero, per non incorrere in vizi di costituzionalità, avrebbe potuto demandare alle stazioni appaltanti la valutazione discrezionale in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esclusione in caso di condanne ormai estinte.

La scelta del Legislatore, invece, è quella di aver previsto in modo diretto l’irrilevanza di detti precedenti penali, non conservando alla stazione appaltante alcun potere di valutazione ulteriore sul possesso di requisiti morali in casi come quello in questione.

Ciò si desume dal tenore letterale dell’articolo 38, laddove il Legislatore, anziché riconoscere un ambito di discrezionalità alle stazioni appaltanti, ha seccamente stabilito che “resta salva, in ogni caso, l’applicazione ……dell’art. 445 comma 2 c.p.p.”, laddove, il rafforzativo “in ogni caso”, costituisce indice della cogenza della scelta legislativa.

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