Giurisprudenza annotata

17.10. Consiglio di Stato, sezione V n. 5179 del 5 giugno 2009


Abstract


La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V del 5 giugno 2009 n. 5179 verte sul ricorso in appello avverso una decisione del T.A.R. del Lazio riguardante procedure concorsuali e, nello specifico, giurisdizione e posizioni giuridiche.

Nel caso in esame la Sig.ra xxxx proponeva ricorso avverso la determinazione prot. N. GB/52715 con la quale il dirigente del Dipartimento I – Politiche delle risorse umane e decentramento – del Comune di Roma, annullava la precedente autorizzazione alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo (posizione economica C1) per carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva.

Il T.A.R. del Lazio, sezione II, dichiarava con sentenza l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Sig.ra Badiali per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, investito della questione, chiarisce nuovamente i principi di riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego con riguardo, nello specifico, alle procedure concorsuali.

I Giudici della sezione V ribadiscono che, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (T.U. sul pubblico impiego), restano devolute al giudice amministrativo solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni (oltre che, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative a rapporti di lavoro di personale in regime di diritto pubblico e diritti patrimoniali connessi).

Il Consiglio di Stato precisa che, secondo costante giurisprudenza, “per controversie in materia di procedure concorsuali” devono intendersi quelle attinenti alla fase del concorso, all’adozione del bando fino alla stesura della graduatoria definitiva, restando del tutto irrilevante che dall’annullamento dell’atto possa derivare il diritto all’assunzione.

A questo riguardo è interessante il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 5 giugno 2006 n. 3331, nella quale, in punto di diritto, i giudici spiegano che rientrano nella nozione di “procedure concorsuali” “tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al possesso di titoli predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazione culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati”.

Nel caso di specie, la controversia non attiene, quindi, alla legittimità della fase concorsuale, ma all’atto che ha inciso in un rapporto di lavoro già instaurato, facendo venire meno l’atto autorizzativo dell’assunzione.

In tale situazione resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando neppure il fatto che la revoca dell’autorizzazione all’assunzione sarebbe fondata sull’accertamento della carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, attività quest’ultima priva di valenza provvedi mentale e/o discrezionale.

I giudici, quindi, respingono il ricorso in appello confermando la sentenza impugnata.

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