Giurisprudenza annotata

23.9. T.A.R. Puglia – Lecce - Sez. I, sentenza 8 ottobre 2009 n. 2286


Abstract


Il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia ha respinto il ricorso presentato dal Codacons con il quale, in relazione ad un atto di intesa stipulato tra la Regione Puglia e il Comune di Taranto per la sperimentazione dell’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Taranto,  si deduceva la violazione di una serie di norme che regolano la partecipazione dei privati al procedimento. In particolare la predetta associazione censurava la violazione della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 che prevede la possibilità per il “pubblico” di avere le giuste informazioni e di partecipare ai piani, ai programmi e alle politiche relative all’ambiente. Detta Convenzione, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, definisce la c.d. informazione ambientale e disciplina l’accesso ad essa (art 2), regolamenta la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale (art. 6) con particolare riferimento ai piani ai  programmi e alle politiche relative all’ambiente (art. 7) nonché all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale (art. 8).

Le norme citate obbligano quindi ad informare il “pubblico”, qualora l’Amministrazione inizi un processo decisionale comportante un impatto sull’ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative all’ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all’inizio del processo decisionale.

Il T.A.R. Puglia, con la decisione in argomento ha stabilito che non formano oggetto dell’informazione ambientale gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto ambientale in quanto l’art. 2 della predetta Convenzione riguarda unicamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.), i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), e la salute e la sicurezza umana.

Nel caso di specie l’Organo giurisdizionale ha precisato che l’Atto di intesa censurato dal Codacons regola le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti già in corso di esecuzione (utilizzazione di mezzi tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli già utilizzati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio bidoni in luogo di cassonetti o campane per il compostaggio domestico) e, pertanto, non vi sono di per sé effetti di impatto ambientale.

Il T.A.R. Puglia sentenzia, quindi, che il caso in esame non rientra nella definizione di informazione ambientale, così come fissata nell’art. 2 della Convenzione citata, e non è quindi soggetto all’obbligo di informazione disciplinato nei successivi artt. 6 e 7.


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