Giurisprudenza annotata

17.9. T.A.R. Puglia, LE, II, 31 gennaio 2009, n. 165


Abstract


Ai fini del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e amministrativo, rileva il cosiddetto "petitum" sostanziale, identificato in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto.

 La controversia oggetto d’esame “muove a "monte" della procedura concorsuale per l'affidamento di incarichi di coordinamento nell’ASL, investendo non già la sua fase finale (il conferimento dell'incarico) ma quella iniziale (ossia le regole procedurali per la corretta formazione della graduatoria)”.

La fattispecie investe quindi il corretto svolgimento di una procedura concorsuale il cui atto terminale è l'approvazione della graduatoria definitiva, e non già l'atto finale di conferimento di un incarico di coordinamento, come momento di carattere privatistico. Ai sensi dell’art. 63, comma 4, la giurisdizione appartiene dunque al giudice amministrativo.

Nel caso in esame l'esclusione della ricorrente dalla selezione da parte dell'Amministrazione sanitaria in base alla motivazione per cui la stessa: "non appartiene alla struttura in cui è individuata la posizione di coordinamento richiesta ", è illegittima e va annullata. (Tanto emerge dall’analisi del bando di gara che “non richiedeva espressamente e chiaramente che potessero partecipare alla selezione solo gli assistenti sociali prestanti servizio presso l'Area di Coordinamento Servizi Sociali, prevedendosi invece che potessero partecipare i dipendenti del profilo interessato (profilo assistente sociale) appartenenti alla struttura in cui sono individuate le posizioni di coordinamento, intendendosi per struttura il concetto ampio comprendete il Presidio Ospedaliero, il Distretto Socio sanitario, il Dipartimento, lo Stabilimento Ospedaliero. Interpretazione avallata dall'art. 30, comma 1, lettera A),della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1 che ha modificato la precedente formulazione della L.R.36/94, “ sopprimendo la norma con la quale era stata individuata quale "Area" il Coordinamento dei Servizi Sociali, ed introducendo, al posto di quest'ultima, la c.d. struttura complessa, figura più ampia ed articolata della precedente).

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