Giurisprudenza annotata

17.4. Consiglio Stato, V, 16 giugno 2009, n. 3916


Abstract


Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, la clausola sociale, contenuta all’interno della lex specialis di gara, impone all’appaltatore subentrante di rilevare tutto il personale già addetto al servizio, alle dipendenze dell’appaltatore uscente.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ritiene che ciò non sia vero in senso assoluto.

Se è vero, infatti, che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, è vero anche che questo passaggio è sottoposto ad una condizione, ovvero, che il loro numero e le loro qualifiche siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante.

Invero, questa flessibilità viene imposta da un’interpretazione della clausola sociale che sia il più possibile coerente con il principio della libertà di iniziativa economica e con il CCNL di riferimento, considerando, in ultima analisi, che i lavoratori non assorbiti nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e non altrimenti impiegati dall’appaltatore uscente, saranno destinatari delle disposizioni normative in tema di ammortizzatori sociali.

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Riferimenti bibliografici





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