Giurisprudenza annotata

17.1. T.A.R. Calabria, CZ, 16 giugno 2009, n.655


Abstract


Un comune indice una gara di appalto per il servizio di custodia, conduzione e manutenzione della rete idrica comunale.

Il RTI secondo classificato impugna l’aggiudicazione, deducendo che l’ATI aggiudicataria avrebbe violato la disposizione del disciplinare di gara secondo la quale l’offerta deve essere inoltrata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere da eseguirsi presso l’ufficio postale o a mezzo di agenzie di recapito autorizzate.

Nella specie, invece, l’ATI aggiudicataria avrebbe presentato la domanda mediante l’“autoprestazione postale” prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 261 del 1999 che consente, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse dell’autoproduttore.

In senso opposto, la stazione appaltante, costituitasi in giudizio, eccepisce che l’autoprestazione non è  espressamente esclusa dalla lex specialis e, quindi, deve considerarsi ammessa.

Inoltre, l’art. 9, comma 5-bis, del d.lgs. n. 157 del 1995, introdotto dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 65 del 2000 in attuazione delle direttive n. 97/52/CE e 98/4/CE, ha previsto che le offerte possono essere recapitate sia direttamente sia a mezzo posta, e tale disposizione deve essere ritenuta espressione di un principio generale.

In sede cautelare, il T.A.R. accoglie il ricorso del RTI secondo classificato, osservando che l’ATI aggiudicataria non ha rispettato le prescrizioni del disciplinare di gara relativamente alle modalità di presentazione delle offerte.

L’ATI aggiudicataria, allora, presenta ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità della clausola del disciplinare che esclude, tra le modalità di presentazione dell’offerta, l’autoprestazione, per violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 261 del 1999, dell’art. 9, comma 5-bis, del d.lgs. n. 157 del 1995, dell’art. 77 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta e della irragionevolezza.

Tale ricorso incidentale viene giudicato fondato dal Collegio, sulla base della considerazione che l’autoprestazione deve ritenersi una species nell’ambito del genus “prestazione di servizi postali”, posto che realizza una modalità di consegna che garantisce certezza sia della data di invio sia del contenuto del plico.

In senso analogo si è espressa, peraltro, anche l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con deliberazione 30 maggio 2007, n. 175.

Il Collegio, quindi, accoglie il ricorso incidentale proposto dall’ ATI aggiudicataria e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal RTI secondo classificato.

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