Giurisprudenza annotata

15.8. T.A.R. Campania, NA,V, 29 giugno 2009, n. 3547


Abstract


Con la sentenza in commento il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sull’obbligatorietà per la pubblica amministrazione di concludere un procedimento iniziato su istanza del privato.

Nel caso in esame il DG G., quale legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza privata C.T.L., lamenta che, in seguito alla richiesta del rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento dell’attività di vigilanza effettuata in data 29 gennaio 2003, il Ministero rispondeva a tale richiesta con un decreto rilasciato dal Prefetto di Napoli, in data 26 marzo 2007, prot. n 148. A seguito di tale ritardo, l’Istituto di Vigilanza Privata C.T.L. era stata costretta a cedere alla G.S.A. s.r.l. il suo ramo d’azienda che svolgeva l’attività di servizio di vigilanza.

Successivamente, in data 1 lugio 2008, quale titolare dell’autorizzazione per l’attività di vigilanza privata, rilasciata con il decreto prot. n. 148 del 2008, chiedeva che tale autorizzazione fosse estesa alla società G.S.A. s.r.l.

Costatando l’inerzia dell’Amministrazione nell’adozione del provvedimento conclusivo, il DG G. presentava ricorso, in data 3 giugno 2009 davanti al giudice amministrativo contro il comportamento omissivo dell’Amministrazione in ordine dell’obbligo di concludere il procedimento attivato con istanza del 1 luglio 2008, previo annullamento del silenzio-rifiuto formatosi e la contestuale nomina di Commissario ad Acta.

Il ricorrente muoveva come censure la violazione di legge (in particolare art. 97 Cost., e art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) e l’eccesso di potere. Secondo il ricorrente su tali norme si fonda l’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine predefinito.

Il T.A.R. Campania con la sentenza in esame ha dichiarato il ricorso fondato.

Secondo il giudice, l’art. 2 della legge 241/90 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso; inoltre il giudice ha sottolineato come la suddetta disposizione obblighi la pubblica amministrazione a concludere i procedimenti attivato dai privati entro 90 giorni.

Inoltre, l’obbligo di provvedere deriva anche dai principi di buona amministrazione e proporzionalità dell’azione amministrativa, che deve svolgersi in modo da perseguire l’interesse pubblico con il minor sacrificio per l’interesse privato.

Conclusivamente il giudice, pur riconoscendo il potere amministrativo di valutare la tipologia degli atti che deve adottare, dichiara illegittimo il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza del 1 luglio 2008, pertanto, ordina al Ministero dell’Interno di adottare un provvedimento espresso in un termine non superiore a 30 giorni dalla notifica della sentenza.

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